Art. 2843 Codice Civile. Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri dispositivi del credito.

2843. Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito. (1)

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione [c.c. 1260], surrogazione [c.c. 1201, 2856, 2857], pegno [c.c. 2800], postergazione di grado o costituzione in dote [c.c. 178] (2) del credito ipotecario [c.c. 1260], nonché per sequestro [c.c. 2906; c.p.c. 670], pignoramento [c.c. 2861, 2913; c.p.c. 543] o assegnazione [c.c. 2925; c.p.c. 554, 671] del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca [c.c. 2679, n. 4].

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finché l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto [c.c. 2839, n. 2, 2882].

Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837 [c.c. 2842; disp. att. c.c. 54; disp. att. c.c. 225].

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(1) Vedi il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, sulle imposte ipotecaria e catastale.

(2) Vedi, anche, l'art. 166-bis c.c., aggiunto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, che vieta ogni convenzione avente scopo la costituzione di beni in dote.