Art. 324 Codice Civile. Usufrutto legale.

324. Usufrutto legale (1).

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale (2) hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all'emancipazione [261] (3).

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli [143, 147, 148].

Non sono soggetti ad usufrutto legale [465]:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (2) o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima [536 ss.];

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale [321] (2). Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 147, L. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) L'art. 48, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito alla parola «potestà», le parole: «responsabilità genitoriale»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.

(3) L'art. 48, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha inserito, dopo le parole: «dei beni del figlio», le parole: «, fino alla maggiore età o all'emancipazione»; tale modifica entra in vigore dal 7 febbraio 2014.