Art. 771 Codice Civile. Donazione di beni futuri.

771. Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri [art. 1348 c.c.], è nulla rispetto a questi [art. 1419 c.c.], salvo che si tratti di frutti non ancora separati [artt. 820, 1418, 1472 c.c.].

Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose [art. 816 c.c.] e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.