Art. 59 Codice del Consumo. Eccezioni al diritto di recesso.

Art. 59. Eccezioni al diritto di recesso (1)

1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e' escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio ma, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, solo se l'esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e l'accettazione del fatto che perderà il proprio diritto di recesso a seguito della completa esecuzione del contratto da parte del professionista (2) ;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
o) i contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata e, se il contratto impone al consumatore l'obbligo di pagare, qualora:
1) il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare la prestazione durante il periodo di diritto di recesso;
2) il consumatore abbia riconosciuto di perdere così il proprio diritto di recesso;
3) il professionista abbia fornito la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7 (3) .
1-bis. Le eccezioni al diritto di recesso di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), non si applicano ai contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori (4) .
1-ter. Nei contratti di servizio che impongono al consumatore l'obbligo di pagare quando il consumatore abbia specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione, il consumatore perde il diritto di recesso dopo che il servizio è stato interamente prestato, purché l'esecuzione abbia avuto inizio con il previo consenso espresso del consumatore medesimo (5).

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[1] Articolo sostituito dall' articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, con la decorrenza di cui all' articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 21/2014 .
[2] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 21, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
[3] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 21, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 21, lettera b), del D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
[5] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 21, lettera b), del D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

 

DOMANDE E RISPOSTE

Vendita on line di integratori alimentari: quale termine per il recesso?

Viola gli artt. 52, 56 e 66-bis del codice del consumo la condotta del professionista che, con riferimento alla vendita on-line di integratori alimentari, preveda, per l'esercizio del recesso da parte del consumatore, un preavviso di 7 giorni (inferiore a quello di 14 giorni previsto dall'art. 52 cit.), un termine di 30 giorni per il rimborso dei pagamenti (superiore a quello di 14 giorni previsto dall'art. 54 del codice del consumo), e che individui come foro competente quello inglese (in contrasto con l'66-bis cit., che stabilisce la competenza inderogabile del Giudice italiano), tenuto conto altresì che la condotta si svolge nel settore dell'e-commerce, in cui il rapporto di consumo si forma e si svolge a distanza, indebolendo la posizione del consumatore ed accrescendone ulteriormente l'asimmetria informativa rispetto al professionista. Garante per la concorrenza e il mercato, 29 maggio 2018, n. 27194