Art. 136 Codice del Processo Amministrativo. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici.

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo (1) .
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso e' gia' incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti (2) .
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (3) .
2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita' della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.[Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari]. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali (4) .
[2-quater Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale] (5) .

_______________
[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e successivamente sostituito dall'articolo 45-bis, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114e successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera b) numero 01) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
[2] Comma sostituito dall'articolo 20, comma 1-bis, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico e successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera b) numero 1) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160. Successivamente, sostituito dall'articolo 38, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, dall' articolo 20, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 , dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 agosto 2016, n. 161, a decorrere dal 1° gennaio 2017 , successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b) numero 2) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) numero 3) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per l'efficacia di tale disposizione vedi l'articolo 7 comma 3 del medesimo D.L. Comma, successivamente, modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ,  con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, come stabilito dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 149/2022 medesimo, come modificato dall'articolo 1, comma 380, lettera a), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
[5] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) numero 3) del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per l'efficacia di tale disposizione vedi articolo 7 comma 3 del medesimo D.L. Comma da ultimo abrogato dall'articolo 4, comma 3 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70. Vedi ilDecreto 22 maggio 2020.