Art. 44 Codice del Processo Amministrativo. Vizi del ricorso e della notificazione.

Articolo 44. Vizi del ricorso e della notificazione.

1. Il ricorso e' nullo:
a) se manca la sottoscrizione;
b) se, per l'inosservanza delle altre norme prescritte nell'articolo 40, vi e' incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda.
2. Se il ricorso contiene irregolarita', il collegio puo' ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato.
3. La costituzione degli intimati sana la nullita' della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonche' le irregolarita' di cui al comma 2 (1) .
4. Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2) .
4-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, la nullita' degli atti e' rilevabile d'ufficio (3).

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[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno 2018, n. 132  (in Gazz. uff. 4 luglio 2018, n. 27),  ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma  limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,».
[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148, (in Gazz. Uff. 14 luglio 2021, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».
[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.