Art. 3 Codice della Privacy. Principio di necessità nel trattamento dei dati.

Art. 3 - Principio di necessità nel trattamento dei dati

 [1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.