Art. 102 Codice di Procedura Civile. Litisconsorzio necessario.

102. Litisconsorzio necessario.

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [c.c. 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012, 2733, 2738, 2900; c.p.c. 784].

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [c.p.c. 268, 331, 354] in un termine perentorio da lui stabilito [c.p.c. 307] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 8 febbraio 2006, n. 41 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.