Art. 132 Codice di Procedura Civile. Contenuto della sentenza.

132. Contenuto della sentenza.

La sentenza [c.c. 2657; c.p.c. 131, 474, n. 1; disp. att. c.p.c. 35], è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana (1).

Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [Cost. 111] (2);

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [c.p.c. 161, 168].

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (3).

-----------------------

(1) Intestazione così modificata per la mutata forma istituzionale dello Stato (art. 6, D.Lgs.P. 19 giugno 1946, n. 1).

(2) Numero così sostituito dal comma 17 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.

(3) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 8 agosto 1977, n. 532, recante provvedimenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario. Tale disposizione si applica anche in materia penale in virtù di quanto dispone l'art. 7 della stessa legge.