Art. 133 Codice di Procedura Civile. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

I. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

II. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [136]. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 (1).

III. (2).

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(1) Comma così modificato dalla'rt. 45, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(2) Comma abrogato dall'art. 25, L. 12 novembre 2011, n. 183 (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile), a decorrere dai trenta giorni successivi al 1 gennaio 2012. Il comma, il cui testo disponeva: «L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso», era stato aggiunto dall'art. 2, c. 3, lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80.