Art. 139 Codice di Procedura Civile. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio (1).

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata [c.p.c. 660] (2).

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [c.p.c. 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti (3).

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(1) Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

(2) Comma così modificato dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.

(3)Vedi l'art. 7, comma 2, D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi l'art. 17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004. La Corte costituzionale, con sentenza 13-23 gennaio 2004, n. 28 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli articoli 139 e 148 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.