Art. 153 Codice di Procedura Civile. Improrogabilità  dei termini perentori.

153. Improrogabilità dei termini perentori.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma (1).

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(1) Comma aggiunto dal comma 19 dell’art. 45, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.