Art. 184 bis Codice di Procedura Civile. Rimessione in termini.

184-bis. Rimessione in termini.

[La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini (1).

Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma] (2).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 dicembre 1995, n. 534 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'art. 1 della suddetta legge n. 534 ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 21 aprile 1995, n. 121, del D.L. 21 giugno 1995, n. 238 e del D.L. 9 agosto 1995, n. 347, non convertiti in legge. Il testo precedente prevedeva che la parte potesse chiedere la rimessione in termini al giudice istruttore se avesse dimostrato di essere incorsa nelle decadenze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. per causa ad essa non imputabile.

(2) Articolo aggiunto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 19, L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi abrogato dal comma 3 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge.