Art. 201 Codice di Procedura Civile. Consulente tecnico di parte.

201. Consulente tecnico di parte.

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [c.p.c. 191], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [c.p.c. 197].