Art. 330 Codice di Procedura Civile. Luogo di notificazione dell'impugnazione.

330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.

Se nell'atto di notificazione della sentenza [c.p.c. 285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [c.p.c. 170] (1).

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [c.p.c. 286, 303, 328].

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [c.p.c. 133] della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [c.p.c. 327, 333], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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(1) Comma così modificato dal comma 10 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, vedi il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e la L. 25 marzo 1958, n. 260.