Art. 338 Codice di Procedura Civile. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
L'estinzione del procedimento di appello [c.p.c. 307, 310] o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [c.p.c. 393; disp. att. c.p.c. 129].