Art. 348 ter Codice Procedura Civile. Pronuncia sull'inammissibilita' dell'appello.

Articolo 348 ter. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello (1).

All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

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(1) Articolo introdotto dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134. La disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

LA GIURISPRUDENZA 

  • Non opera il termine lungo di impugnazione nel caso in cui l'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello sia stata comunicata a mezzo PEC dalla Corte lo stesso giorno del deposito del provvedimento. E' quella, infatti, la data di decorrenza del termine 'breve' di impugnazione del provvedimento di primo grado. Cass. n. 15236 del 21 luglio 2015. 
  • La cassazione avverso la sentenza di primo grado, previsto dall'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ha natura ordinaria e, in quanto tale, deve contenere, a pena di inammissibilità, le prescrizioni dettate dall'art. 366 cod. proc. civ., tra cui "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", prevista al n. 3 dello stesso articolo. Cass. n. 6140 del 26 marzo 2015. 
  • Deve essere rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione del se, ed eventualmente in che ambito, sia esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello affetta da vizi propri di omessa pronuncia su un motivo di gravame con cui sia stata sollevata una censura di puro merito. Cass. n. 223 del 12 gennaio 2015.
  • La previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", non si applica, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11 settembre 2012. Cass. n. 26860 del 18 dicembre 2014. 
  • In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicché la parte deve fornire l'indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis, cod. proc. civ. Cass. n. 2784 del 12 febbraio 2015. 
  • Il peculiare regime di impugnazione diretta in cassazione della sentenza di primo grado previsto dall'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.134, si applica, ai sensi del capoverso del medesimo art. 54, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando l'appello avverso la medesima sia stato instaurato anteriormente al giorno 11 settembre 2012. Cass. n. 22594 dl 23 ottobre 2014. 
  • In tema di responsabilità civile della P.A. e in costanza di applicazione dell'art. 348-ter c.p.c., il Giudice di merito, che riconosce di non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza; essa sarà impugnabile in Cassazione entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla comunicazione dell'atto, tenuto conto che la ricostruzione del fatto operata è ormai da ritenersi insindacabile in sede di legittimità, soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici ovvero se la motivazione manca del tutto o è parzialmente incoerente o ancora è inconciliabile con le prove fornite o è obiettivamente sindacabile perché incomprensibile. Cass. n. 12928 del 9 giugno 2014. 
  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, nei confronti della quale l'appello è stato dichiarato inammissibile per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, privo della esposizione sommaria dello svolgimento del secondo grado di giudizio. Cass. n. 8943 del 17 aprile 2014. 
  • Le disposizioni di cui all'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali e ciò sia per quanto riguarda la nuova formulazione del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., secondo la quale la sentenza d'appello è impugnabile 'per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sia per quanto riguarda l'ultimo comma dell'aggiunto articolo 348-ter cod. proc. civ., secondo il quale la proponibilità del ricorso per cassazione è ammessa esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360, qualora l'impugnazione sia proposta avverso una sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione appellata. Cass. Sez. Un. n. 8053 del 7 aprile 2014. 
  • Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Cass. n. 5528 del 10 marzo 2014.