Art. 369 Codice di Procedura Civile. Deposito del ricorso.

369. Deposito del ricorso. (1)

[I]. Il ricorso è depositato [nella cancelleria della corte,] a pena d'improcedibilità [3751, 387], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti [330] contro le quali è proposto [134, 135, 137 att.] (2) .
[II]. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio (3) ;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato [832-3];
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda [372] (4) (5) .
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[1] Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, v. art. 221, commi 2, 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. in l. 17 luglio 2020, n. 77 (per il termine di applicazione di tale disposizione, v. quanto previsto dall'art. 23, comma 1, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif, in l. 18 dicembre 2020, n. 176, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modif., in l. 28 maggio 2021, n. 76, in tema di deposito degli atti in modalità telematica. Da ultimo, v. art. 16, comma1,  d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che «Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022»; v. anche art. 16, comma 2, d.l. n. 228, cit. Per l'applicazione v., da ultimo, art. 8, commi 8,9 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con modif., in l. 24 febbraio 2023, n. 14.
[2] Comma modificato dall'art. 3, comma 27, lett. e) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha sostituito le parole: «e'» alle parole: «deve essere» e ha soppresso le parole «nella cancelleria della corte». Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".
[3] Numero così sostituito dall'art. 4 l. 18 ottobre 1977, n. 793.
[4] Numero così sostituito dall'art. 7 d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a far data dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell' art. 27 d.lg. n. 40, cit., la disposizione si applica « ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il testo del numero era il seguente: « 4) gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda ».
[5] Seguiva un comma abrogato dall'art. 3, comma 27, lett. e) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che : "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data". Il testo del comma era il seguente: «Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio [1682]; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso».