Art. 42 Codice di Procedura Civile. Regolamento necessario di competenza.

42. Regolamento necessario di competenza.

L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa [c.p.c. 279] e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza [c.p.c. 47] (1).

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(1) Articolo prima sostituito dall'art. 6 L. 26 novembre 1990, n. 353 e poi così modificato dal comma 4 dell’art. 45 , L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cuic all’art. 58 della stessa legge.