Art. 51 Codice di Procedura Civile. Astensione del giudice.

51. Astensione del giudice.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [c.p.c. 73]:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74, 76] o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori (1);

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori (2);

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico (3);

5) se è tutore, curatore [c.c. 346, 392], amministratore di sostegno [c.c. 404], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [c.c. 39, 2247] (4).

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore (5).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio-7 febbraio 1986, n. 37 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1986, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 2 c.p.c., in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno - 1 luglio 1993 n. 298 (Gazz. Uff. 7 luglio 1993, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 105 Cost.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 341 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 28 ottobre-6 novembre 1998, n. 363 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 11-15 ottobre 1999, n. 387 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del primo comma, n. 4 e secondo comma del presente articolo 51, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; con sentenza 14-23 dicembre 2005, n. 460 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost.; con sentenza 29 aprile - 13 maggio 2015, n. 78 ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. e in riferimento anche all'art. 3 Cost.

(4) Numero così modificato dall'art. 16, L. 9 gennaio 2004, n. 6, in vigore dal 19 marzo 2004 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 della stessa legge.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 marzo 1975, n. 71 (Gazz. Uff. 2 aprile 1975, n. 88), ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità dell'art. 51, secondo comma, del c.p.c., e dell'articolo 78 disp. trans. c.p.c. La stessa Corte, con sentenza 27 ottobre - 7 novembre 1997, n. 326 (Gazz. Uff. 12 novembre 1997, n. 46 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 24 Cost.; con sentenza 11-15 ottobre 1999, n. 387 (Gazz. Uff. 20 ottobre 1999, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del primo comma, n. 4 e secondo comma del presente articolo 51, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Vedi, anche, l'art. 6, L. 22 luglio 1997, n. 276 sull'astensione e ricusazione dei giudici onorari aggregati.