Art. 562 Codice di Procedura Civile. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [c.c. 2668].

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza (1).

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(1) Comma così modificato dall'articolo unico, R.D. 20 aprile 1942, n. 504.