Art. 600 Codice di Procedura Civile. Convocazione dei comproprietari.

600. Convocazione dei comproprietari.

Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati [c.p.c. 485], provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore [c.c. 718, 1114].

Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile [c.c. 713, 1116; c.p.c. 601, 784; disp. att. c.p.c. 180, 181], salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568 (1).

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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.». Vedi, anche, l'art. 87, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.