Art. 615 Codice di Procedura Civile. Forma dell'opposizione.

615. Forma dell'opposizione (1).

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata [c.p.c. 491], si può proporre opposizione al precetto [c.p.c. 480] con citazione davanti al giudice competente per materia o valore [c.p.c. 17] e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (2).

Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni [c.c. 823; c.p.c. 514, 545] si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa [c.p.c. 484]. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio [c.p.c. 153] per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (3).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 marzo 1996, n. 81 (Gazz. Uff. 27 marzo 1996, n. 13 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 Cost.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-sexies del suddetto articolo 2 - aggiunto dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51 - che così dispone: «3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.». Successivamente il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 27 giugno 2015, dall’art. 13, comma 1, lett. dd), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale ultima disposizione vedi l’art. 23, comma 9, dello stesso D.L. n. 83/2015. Vedi, anche, l'art. 56, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 83/2015 era il seguente: «Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.L. n. 35/2005 era il seguente: «Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27.».

(3) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. l), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, a decorrere dal 4 maggio 2016; sull’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 4, comma 3, del medesimo D.L. n. 59/2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.».