Art. 616 Codice di Procedura Civile. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

616. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione.

Se competente per la causa [c.p.c. 17, 27] è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione [c.p.c. 484] questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio [c.p.c. 153] per la riassunzione della causa [c.p.c. 630; disp. att. c.p.c. 125, 126; c.n. 667]. [La causa è decisa con sentenza non impugnabile] (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 24 febbraio 2006, n. 52. L’ultimo periodo è stato soppresso dal comma 2 dell’art. 49, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della stessa legge. La Corte costituzionale, con sentenza 10-13 marzo 2008, n. 53 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità dell'ultimo periodo del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, Cost.