Art. 700 Codice di Procedura Civile. Condizioni per la concessione.

700. Condizioni per la concessione.

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso [c.p.c. 125] al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito [c.c. 915] (2).

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(1) La numerazione della sezione è stata così modificata dall'art. 74, comma primo, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dall'1 gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-9 luglio 1970, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 1970, n. 177), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 21, comma terzo, Cost.; con sentenza 12 luglio-1 agosto 1979, n. 103 (Gazz. Uff. 8 agosto 1979, n. 217), ha dichiarato inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost. Inoltre, la stessa Corte, con sentenza 25-28 giugno 1985, n. 190 (Gazz. Uff. 3 luglio 1985, n. 155-bis), ha dichiarato la inammissibilità della questione di legittimità del presente articolo nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via di urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della pubblica amministrazione e devoluti, in via di merito, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in riferimento agli articoli 24, primo comma, e 3, primo comma Cost.; con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 300 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.