Art. 830 Codice di Procedura Civile. Decisione sull'impugnazione per nullità .
830. Decisione sull'impugnazione per nullità.
La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.
Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato [c.p.c. 806] o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.
Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi (1).
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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 22, L. 5 gennaio 1994, n. 25, a decorrere dal 18 aprile 1994, e poi dall'art. 24, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. L'art. 27 dello stesso decreto legislativo n. 40 del 2006 così dispone: «27. Disciplina transitoria. 1. Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina previgente. 2. Le restanti disposizioni del Capo I si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Le disposizioni dell'articolo 20 si applicano alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le disposizioni dell'articolo 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». L'art. 27, quarto comma, della sopracitata L. n. 25 del 1994, così dispone: «4. I Lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge». Per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia vedi gli artt. 34, 35, 36 e 37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in vigore dal 1° gennaio 2004.