Art. 93 Codice di Procedura Civile. Distrazione delle spese.

93. Distrazione delle spese.

Il difensore con procura [c.p.c. 83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [c.p.c. 287, 288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese [disp. att. c.p.c. 75] (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22-28 marzo 1973, n. 31 (Gazz. Uff. 4 aprile 1973, n. 88), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 93 c.p.c., in riferimento all'art. 24 Cost.