Art. 102 Codice di Procedura Penale. Sostituto del difensore.
102. Sostituto del difensore.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto [c.p.p. 97] (1).
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 6 marzo 2001, n. 60.