Art. 144 Codice di Procedura Penale. Incapacitą  e incompatibilitą  dell'interprete.

144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato [c.c. 415] e chi è affetto da infermità di mente;

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 215] o a misure di prevenzione (1);

d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d'astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [c.p.p. 12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta (2).

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(1) Vedi la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, riguardante le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(2) L'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le sue disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».