Art. 282 ter Codice di Procedura Penale. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni (1).
-----------------------
(1) Articolo aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 9, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.
DOMANDE E RISPOSTE
- Il giudice, con il provvedimento ex art. 282 ter c.p.p., deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento?
?Sì, con il provvedimento ex art. 282 ter c.p.p. il giudice deve necesariamente indicare un maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non potendo essere concepibile una misura cautelare che si limiti a fare riferimento genericamente "ai luoghi frequentati" dalla vittima.
Infatti l'art. 282 ter c.p.p. prevede che il divieto di avvicinamento si riferisca a "luoghi determinati".
L'efficacia delle misure cautelari, funzionali ad evitare il pericolo della reiterazione delel condotte illecite è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti.