Art. 51 Codice di Procedura Penale. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale (1).

1. Le funzioni di pubblico ministero [Cost. 107] sono esercitate (2):

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura] (3);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [c.p.p. 372, 412], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (4).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [c.p.p. 4].

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e [dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,] le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (5) (9)

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (6).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (7).

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (8).

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(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma primo, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, per il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni in L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione entra in vigore il 22 novembre 1991 (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15).

(2) Vedi gli artt. 70 sgg., R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Vedi, anche, l'art. 50, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

(3) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 175, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(4) Comma così modificato dall'art. 3, primo comma, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, sul coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, convertito, con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. La disposizione contenuta nella modifica introdotta dal suddetto art. 3, D.L. n. 367/1991, entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto che fissa la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia (art. 16) e si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente a questa data (art. 15). Vedi l'art. 110, ultimo comma, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario. Con D.M. 5 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 36) è stata fissata al 15 gennaio 1993 la data di entrata in funzione della Direzione Nazionale Antimafia.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni con la L. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi così modificato dall'art. 5, L. 19 marzo 2001, n. 92, dall'art. 6, L. 11 agosto 2003, n. 228, dal comma 4 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99, con i limiti indicati nel comma 5 dello stesso art. 15, dal comma 1 dell'art. 11, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172 e dall’art. 2, comma 1, L. 23 febbraio 2015, n. 19. Vedi, anche, l'art. 16 della citata legge n. 228 del 2003, il sesto comma dell'art. 157 del codice penale, l'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146, la lett. b) del comma 1 dell'art. 4, il comma 1 dell'art. 102 e il comma 1 dell'art. 105, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(6) Comma aggiunto dall'art. 3, primo comma, D.L. 20 novembre 1991, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, con L. 20 gennaio 1992, n. 8, e poi così modificato dal numero 1) della lettera 0a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(7) Le disposizioni del presente comma - aggiunto dall'art. 10-bis, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2001, n. 438 e così modificato dal numero 2) della lettera 0a) del comma 1 dell'art. 2, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125 - si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore (19 dicembre 2001, n.d.r.). Vedi, anche, il sesto comma dell'art. 157 del codice penale.

(8) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 11, L. 18 marzo 2008, n. 48 e poi così modificato dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 1-bis del citato articolo 11, aggiunto dall'art. 12-bis, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125.

(9) Da ultimo, l'art.18, comma 3, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 , convertito, con modif., in l. 13 aprile 2017, n. 46 , ha inserito dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».Comma da ultimo modificato dall'art. 3, comma 2, lettere a) e b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che hanno rispettivamente inserito le parole: «, 452-quaterdecies» e soppresso le seguenti : «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».