Art. 656 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle pene detentive.

656. Esecuzione delle pene detentive (1).

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna [533; 29 reg.] a pena detentiva [18 c.p.; 742], il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato (2) .
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato [6555] (3) .
 3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza (4) (5) .
4 . L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354(6) .
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata  (7) .
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza (8) .
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni , quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (9)  , o sei (10)  anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico  (11) , l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato (12) (13) .
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta (14) .
7 . La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto (15) . A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti (16)   (17)  .
8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica (18) .
9 .La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, [e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,] fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (19) (20) 
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
[c) ] (21) (22) 
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza (23) .
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[1]  Articolo  sostituito dall'art. 1, comma 1, l. 27 maggio 1998, n. 165.
[2]  Ora ministro della giustizia ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come modificato da ultimo dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.
[3]  Comma modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. a) num. 1) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» ha inserito le seguenti: «nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» .   Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,    conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199.
[4]   Comma aggiunto dall'art. 15-bis, comma 2, lett. c), d.l.4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif, in l. 1 dicembre 2018, n. 132.
[5]  Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  le parole «tribunale per i minorenni», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», con la decorrenza indicata dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 149, cit.
[6]  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78,  conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.
[7] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.
[8]  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, conv., con modif., in l. 9 agosto 2013, n. 94.
[9]  L'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, ha inserito la frase: «quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354».
[10]  Le parole «o sei» sono state sostituite alle parole «ovvero a quattro», in sede di conversione, dall'art. 4-undevicies 1 lett. a) d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2006, n. 49.
[11]  Le parole «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico» sono state sostituite alle parole «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», dall'art. 4-undevicies 1 lett. a) d.l. n. 272, cit., in sede di conversione.
[12] Comma modificato, dall'art. 101 lett. a) e b)d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione. La Corte cost., con sentenza 2 marzo 2018, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziché a quattro anni. Per le disposizioni nell'ambito delle misure di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19, v. art. 123 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27. Il comma è stato, da ultimo, modificato dall'articolo 38, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha aggiunto, dopo il terzo periodo,  il seguente: «Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Per l'applicazione vedi l'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 150 cit., come aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 5-novies d.l. n. 162, cit.
[13] V. l. 1° agosto 2003, n. 207, in tema di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.  
[14] Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c) e  d), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4; successivamente dall'art. 4-undevicies, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modif. in l. 21 febbraio 2006, n. 49 e, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lett. a) del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123,  che ha sostituito il periodo «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.» al periodo «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.»
[15]  Periodo aggiunto dall'art. 4-undevicies 1 lett. c) d.l. n. 272/2005, cit., in sede di conversione.
[16]  Periodo aggiunto dall'art. 4-undevicies 1 lett. c) d.l. n. 272/2005, cit., in sede di conversione.
[17]  Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
[18] Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. f), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif., in l. 19 gennaio 2001, n. 4.
[19] Lettera modificata dall'art. 4-undevicies, comma 1, lett.  d), d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, conv. con modif. in l. 21 febbraio 2006, n. 49  e successivamente  dall' art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., in  l. 24 luglio 2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 1 luglio 2013, n. 78, in corso di conversione.
[20] La Corte cost., con sentenza 8 luglio 2010, n. 249, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) del comma 9 del presente articolo, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice», successivamente la Corte cost., con sentenza 1° giugno 2016, n. 125, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 92, cit., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto di furto con strappo. La Corte cost., con sentenza 28 aprile 2017, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi elencati.; la Corte cost. 30 luglio 2021, n. 183, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera sollevate, in riferimento agli artt. 3,13,25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Da ultimo, la Corte cost. 20 gennaio 2023, n. 3, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente letteranella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale.
[21] Comma così sostituito dall'art. 9 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo del comma era il seguente: «9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva».
[22]  Lettera soppressa dall'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94. Il testo recitava: «nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale».
[23] Comma modificato, in sede di conversione, dall'art. 10 , comma 1, lett. g) d.l. n. 341/2000, cit. e dall'art. 1, d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv., con modif., dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, che ha inserito, dopo le parole: «da eseguire,» le parole: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5»