Codice di Procedura Penale - Titolo V: Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (74-89)
Art. 76 Codice di Procedura Penale. Costituzione di parte civile.
76. Costituzione di parte civile.
1. L'azione civile nel processo penale è esercitata [c.p.p. 74], anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [c.p.p. 441, 444].