Art. 278 Codice Penale. Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

278. Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica.

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 360; c.p.m.p. 8, 79] (1).

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato. L'art. 4 di detta legge stabilisce che ai fini dell'applicazione di questo articolo, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato. Sulla tutela penale della persona del Sommo Pontefice vedi l'art. 8 del Trattato reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810.