Art. 3 bis Codice Penale. Principio della riserva di codice.

3 bis. Principio della riserva di codice. (1)

Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

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(1) Art. inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.