Art. 322 ter Codice Penale. Confisca.

322-ter. Confisca (1) (2).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (3).

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

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(1)  Articolo inserito dall'art. 3, c. 1, L. 29 settembre 2000, n. 300.

(2) In tema di responsabilità amministrativa degli enti, si veda art. 25 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per l'applicabilità del presente articolo ai delitti in materia di dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si veda art. 1, c. 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). In tema di acquisizione dei beni al patrimonio disponibile del Comune, si veda art. 6, c. 4, L. 27 marzo 2001, n. 97.

(3) L'art. 1, c. 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 ha inserito dopo le parole: «a tale prezzo» le parole: «o profitto».