Art. 331 Codice Penale. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitą .

331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. (1)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (2).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32] (3).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].

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(1) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.