Art. 43 Codice Penale. Elemento psicologico del reato.

43. Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

è doloso [c.p. 133], o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (1);

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [c.p. 571, 572, 584];

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [c.p. 259, 326, 335, 350, 365, 387 , 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico [c.p. 660].

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(1) Vedi gli artt. 43 e 134, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; l'art. 9, primo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.

CONSULTA ANCHE:

- Art. 40 c.p.

Giurisprudenza rilevante in tema di art. 43 codice penale (elemento psicologico del reato)

  • Dolo eventuale e colpa cosciente

In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali:

a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;

b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;

c) la durata e la ripetizione dell'azione;

d) il comportamento successivo al fatto;

e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;

f) la probabilità di verificazione dell'evento;

g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;

h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).Cassazione penale Sez. Un., 24 aprile 2014, n.38343

  • Reato di ricettazione e dolo eventuale

Nel reato di ricettazione, affinché si possa ravvisare il dolo eventuale è necessario che vi sia più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale il soggetto agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione o di mero disinteresse. Al fine della configurazione del reato medesimo è necessario che la situazione fattuale sia di significato inequivoco e che, quindi, determini nell'agente una scelta consapevole tra l'agire, ovvero accettare l'eventualità di commettere il reato "de quo", e il non agire. L'elemento soggettivo, consistente nel dolo eventuale, pertanto, sussiste allorquando l'agente, pur rappresentandosi la provenienza delittuosa della res, non avrebbe agito diversamente anche nell'eventualità che di tale provenienza delittuosa avesse avuto la certezza.Cassazione penale Sez. Un., 26 novembre 2009, n.12433

Si è in presenza di "dolo eventuale" quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la "concreta possibilità" del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta e, ciò nonostante, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando, invece, l'ulteriore accadimento si presenta all'agente, come "probabile", non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, giacché egli, accettando l'evento, lo ha voluto, onde in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma del "dolo diretto" e non in quella del dolo eventuale.Cassazione penale Sez. Un., 27 novembre 2008, n.3286

Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. Cassazione penale Sez. Un., 14 febbraio1996, n.3571