Art. 477 Codice Penale. Falsitą  materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

477. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 29, 31, 480, 493].