Art. 488 Codice Penale. Altre falsitą  in foglio firmato in bianco. Applicabilitą  delle disposizioni sulle falsitą  materiali.

488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 47 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici. [c.p. 476, 485, 491, 492, 493, 493-bis] (1) (2).

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(1) Vedi la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, di ratifica ed esecuzione della Convenzione riguardante l'abolizione della legislazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961; l'art. 26, L. 4 gennaio 1968, n. 15, sull'autocertificazione; il D.M. 10 luglio 1971 (Gazz. Uff. 16 luglio 1971, n. 179), sulla legalizzazione delle firme su atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere; l'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(2) Articolo così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.