Art. 491 Codice Penale. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.

491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (2).

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo [c.c. 602], ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata [c.c. 2002] o al portatore [c.c. 2003] (1) e il fatto è commesso al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482 (2).

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso [c.p. 492].(2)

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(1) Sui titoli di credito vedi il R.D.L. 21 settembre 1933, n. 1345; L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), e la L. 15 dicembre 1990, n. 386, recante nuova disciplina sanzionatoria sugli assegni bancari.

(2) Rubrica e articolo così modificati dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.