Art. 512 bis Codice Penale. Trasferimento fraudolento di valori.

Art. 512 bis Codice Penale. Trasferimento fraudolento di valori. (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. 


 Competenza: Trib. collegiale
 Arresto: facoltativo
 Fermo: non consentito
 Custodia cautelare in carcere: consentita
 Altre misure cautelari personali: consentite
 Procedibilità: d’ufficio

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(1) Art. inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.