Art. 517 quater Codice Penale. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (1).

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(1) Articolo aggiunto dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. Vedi, anche, l’art. 16 della stessa legge e l’art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 15 della medesima Legge n. 99/2009.