Art. 531 Codice Penale. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.

531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.

[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia] (1).

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(1) Vedi, ora, dall'art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione, che ha sostituito le disposizioni contenute negli articoli da 531 a 536 del codice penale.