Art. 585 Codice Penale. Circostanze aggravanti.

585. Circostanze aggravanti.

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata [c.p. 64] da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi (1) o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (2).

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti (3).

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(1) Vedi l'art. 30, n. 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e gli artt. 1 e 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi.

(2) Comma così sostituito dal comma 59 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Vedi, anche, l'art. 9, L. 31 maggio 1965, n. 575 e l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.