Art. 590 sexies Codice Penale. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

Art. 590 sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. (1) (2)

[I] Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
[II] Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

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[1] Articolo inserito dall'articolo 6, comma 1, della l. 8 marzo 2017, n. 24.
[2] Per quanto applicabile durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, vedi quanto disposto dagli artt. 3 e 3-bis d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modif. in l. 28 maggio 2021, n.76