Art. 596 Codice Penale. Esclusione della prova liberatoria.

596. Esclusione della prova liberatoria.

Il colpevole dal delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa (1) (9).

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648], deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo (2).

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale [c.p. 357] ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni (3);

2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito (4) (5).

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso (6) condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma [c.p. 596-bis] (7) (8) (9).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio 1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. La stessa Corte, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 86 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio 1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. La stessa Corte, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 86 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio 1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. La stessa Corte, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 86 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1973, n. 103 (Gazz. Uff. 11 luglio 1973, n. 176), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, commi secondo e terzo, numeri 1 e 3, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. La stessa Corte, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 86 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, tra l'altro, non fondata la questione di legittimità del primo comma del presente articolo, in riferimento agli stessi articoli della Costituzione.

(5) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 di riforma della legislazione penale.

(6) La ripetizione delle parole «per esso» è nel testo ufficiale.

(7) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 di riforma della legislazione penale.

(8) Vedi, anche, l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(9) Comma così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art. 2 comma 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67", in vigore dal 06 febbraio 2016.