Art. 640 Codice Penale. Truffa.

640. Truffa.

[I]. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].
[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] (3) .
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (4) .
[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente (5) .
 
competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)
arresto: facoltativo
fermo: non consentito
custodia cautelare in carcere: v. art. 3915 c.p.p. (primo comma); consentita (secondo comma)
altre misure cautelari personali: v. art. 3915 c.p.p. (primo comma); consentite (secondo comma)
procedibilità: a querela di parte (ma v. art. 649-bis ); d'ufficio (secondo comma)

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[1] In tema di responsabilità amministrativa degli enti v. art. 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
[2] L'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, ha inserito le parole «o dell'Unione europea» dopo le parole: «ente pubblico».
[3] L'art. 3 d.l. 3 marzo 2003, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario» (G.U. 4 marzo 2003, n. 52), non convertito in legge (v. Comunicato in G.U. 5 maggio 2003, n. 102), aveva inserito dopo il secondo comma il seguente: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».
[4] Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
[5] Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha soppresso le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7».  Per l'entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicembre 2022, n. 199. Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689  e successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che aveva sostituito le parole «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» alle parole «un'altra circostanza aggravante»

 

Competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. secondo comma)
Arresto: facoltativo
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita (secondo comma)
Altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma)
Procedibilità: a querela di parte (ma v. art. 649-bis ); d'ufficio (secondo comma o circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7)

GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI TRUFFA (ART. 640 c.p.)

  • Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. può parlarsi di natura pubblicistica dell'ente concessionario se si accerta che l'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico, integra una relazione incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico, in modo che la società concessionaria si configuri come organo indiretto della p.a. Ne consegue che, atteso il rapporto strumentale tra enti, non potrebbe parlarsi di danno all'ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione societaria. Cass. pen., Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 6773
  • Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. Cass. pen., Sez. Un., 29 settembre 2011, n. 155
  • È configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (art. 2 e 8 d.lg. 10 marzo 2000 n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. .La Corte, richiamando il cd. principio di assimilazione sancito dall'art. 325 Tfue, ha precisato che le predette fattispecie penali tributarie, repressive anche delle condotte di frode fiscale in materia di i.v.a., esauriscono la pretesa punitiva dello Stato e dell'Unione europea perché idonee a tutelare anche la componente comunitaria, atteso che la lesione degli interessi finanziari dell'Ue si manifesta come lesiva, in via diretta ed indiretta, dei medesimi interessi. Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 n. 1235
  • I reati in materia fiscale di cui agli art. 2 e 8, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74 sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640 c.p., comma 2 n. 1. Diverso discorso deve farsi con riferimento alle ipotesi in cui dalla condotta di frode fiscale derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. In tali ipotesi è possibile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa. Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235
  • I reati in materia fiscale di cui agli art. 2 e 8 d.lg. n. 74 del 2000 sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata a danno dello Stato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. Tale rapporto di specialità sussiste a condizione che dalla condotta di frode fiscale non derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale  Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 n. 1235
  • In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010 n. 1963
  • Costituisce "profitto" confiscabile del reato non solo quanto immediatamente e direttamente percepito in conseguenza della commissione del reato, ma anche quanto successivamente acquistato col denaro illecitamente conseguito, quando vi siano elementi che lo riconducano con certezza alla attività criminosa posta in essere Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2007, n. 10280
  • Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. assorbe i delitti di falso ideologico, previsto dall'art. 483 c.p., e uso di atto falso, previsto dall'art. 489 c.p. Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568
  • Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è in rapporto di sussidiarietà, e non di specialità, con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al pari del quale, e diversamente dal delitto di malversazione a danno dello Stato è astrattamente configurabile anche nel caso di indebita erogazione di contributi aventi natura assistenziale. Sicché il residuale e meno grave delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato - che, peraltro, diversamente dal delitto di truffa aggravata, assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui e di uso di atto falso di cui si configura solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall’assenza di induzione in errore dell’autore della disposizione patrimoniale. Cass. pen., Sez. Un. 19 aprile 2007, n. 16568
  • Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), a differenza di quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), assorbe anche i reati di falso ideologico previsto dall'art. 483 c.p. e di uso di atto falso previsto dall'art. 489 c.p. Cass. pen., Sez. Un., 19 aprile 2007, n. 16568
  • In forza del rinvio indifferenziato dell'art. 640 quater c.p. alle disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p., la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato può essere disposta anche nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 640 comma 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 41936
  • Al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies commi 1 e 2 d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni nella l. 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Cass. pen., Sez. Un. 17 dicembre 2003, n. 920
  • La condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies commi 1 e 2 d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. con modificazioni nella l. 7 agosto 1992 n. 356 (modifiche urgenti al nuovo c.p.p. e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Cass. pen., Sez. Un., 17 dicembre 2003, n. 920
  • La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall'art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non figura autonoma di reato. Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2002 n. 26351
  • Fra la disposizione relativa al delitto di truffa e quella relativa all'indebito utilizzo di carte di credito da parte del non titolare di cui all’art. 12 d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197, deve essere escluso il concorso di reati sia perché non si è in presenza di due fatti completamente distinti dalla materialità della condotta - dal momento che l’adozione di artifici o raggiri è uno dei possibili modi in cui si manifesta l'indebito utilizzo di una carta di credito - sia perché la tutela del patrimonio individuale, che costituisce l’obiettività giuridica della truffa, non è estranea alla “ratio” incriminatrice dell’art. 12; ne consegue che tra le due norme sussiste un rapporto di genere a specie sussumibile all'interno dell’art. 15 c.p., tale per cui la condotta di "indebito utilizzo" di cui all’art. 12 può essere considerata speciale rispetto a quella prevista dall’art. 640 c.p., e dunque unicamente applicabile al fatto concreto. Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 22902
  • L'indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dall'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con la l. 5 luglio 1991, n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che l'eventuale conseguimento, da parte dell'agente, dell'ingiusto profitto con correlativo danno del soggetto passivo rileva, comunque, sotto il profilo della dosimetria della pena. Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2001 n. 22902
  • Il delitto di frode fiscale può concorrere, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva; il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2000 n. 27
  • Poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo, nell'ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. Ne consegue che, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da titoli di credito, il momento della sua consumazione è quello dell'acquisizione da parte dell'autore del reato, della relativa valuta, attraverso la loro riscossione o utilizzazione, poiché solo per mezzo di queste si concreta il vantaggio patrimoniale dell'agente e nel contempo diviene definitiva la potenziale lesione del patrimonio della parte offesa. Cass. Sez. Un., 21 giugno 2000 n. 18
  • È configurabile il delitto di truffa in attività lavorativa o di assunzione di un pubblico impiego mediante la produzione di una falsa documentazione e in mancanza dei requisiti richiesti. Trattasi di reato di natura istantanea che si consuma all'atto della costituzione del rapporto impiegatizio e di danno che deve essere di contenuto "strictu sensu" economico patrimoniale configurabile in quello che la p.a. ha subito all'atto e in funzione della costituzione del rapporto impiegatizio. Cass. pen., Sez. Un. 16 dicembre 1998 n. 1