Art. 641 Codice Penale. Insolvenza fraudolenta.

641. Insolvenza fraudolenta.

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione [c.c. 1321] col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516 (1).

L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato [c.p. 649] (2) (3).

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(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Vedi l'art. 218, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267). Per quanto riguarda le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione, con la libertà controllata o con una pena pecuniaria, vedi l'art. 59, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.