Art. 727 Codice Penale. Abbandono di animali.

727. Abbandono di animali.

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (1).

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(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 22 novembre 1993, n. 473 e poi dall'art. 1, L. 20 luglio 2004, n. 189. Vedi, anche, la L. 7 febbraio 1992, n. 150, sulla disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e sulla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.